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Separazione “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”

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Separazione “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”

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Allontanarsi da casa all’improvviso è assolutamente sconsigliabile. Pur non esistendo più come reato autonomo, l’abbandono del tetto coniugale è stato assorbito da un altro reato, rubricato come “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.).


Se la convivenza dovesse diventare insostenibile è opportuno, prima d’interromperla, che i coniugi sottoscrivano una dichiarazione congiunta per il rilascio della casa coniugale.

Inoltre va precisato che, mentre è possibile allontanarsi volontariamente dal domicilio domestico, ricorrendone i presupposti, cacciare di casa il coniuge è reato (Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza n. 40383 del 26 aprile 2012).

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